Titolo I – Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1: È costituita “AGOSTINI SEMPER” – Associazione Studenti del Collegio Augustinianum.
Art. 2: L’Associazione ha sede in Milano, presso il Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica, in Via Lodovico Necchi n. 1.
Art. 3: L’Associazione si propone di:
- contribuire a realizzare condizioni di eccellenza del Collegio e favorire ogni iniziativa che ne accresca e ne diffonda il prestigio;
- tenere vivo tra i soci lo spirito del Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento;
L’Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Titolo II – Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4: Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato di manifestazioni e di pubblicazioni curate dall’Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 4.1: L’esercizio sociale ha inizio il primo settembre e termina il trentun agosto di ogni anno.
Art. 4.2: Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Titolo III – Soci
Art. 5: I soci si suddividono in:
– soci ordinari seniores;
– soci ordinari juniores;
– soci aggiunti;
– soci onorari.
In un Regolamento Generale dell’Associazione, da approvarsi dall’Assemblea, sarà tra l’altro disciplinata la definizione delle categorie dei soci ordinari e aggiunti, le condizioni di ammissione all’Associazione e i criteri di determinazione delle quote.
Viene tuttavia stabilito che possono essere soci ordinari solamente tutti coloro che per almeno un anno siano stati ospiti di una delle tre sedi del Collegio Augustinianum. È altresì richiesto ai fini dell’ammissione sia dei soci ordinari che dei soci aggiunti se definiti, il versamento della quota che verrà annualmente stabilita dal Consiglio generale.
Al fine del presente articolo, si intende per Collegio Augustinianum il collegio universitario istituito dall’Università Cattolica nel 1933, nonché la sezione “Ludovicianum”, ad esso intimamente collegata quando il Collegio aveva sede in via Necchi, 5.
I soci ordinari e quelli aggiunti, se definiti, che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 15 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Sono soci onorari: il Magnifico Rettore pro tempore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; tutti coloro che, pur non essendo stati studenti del collegio, vi abbiano ricoperto, almeno per un anno, l’ufficio di Direttore, di Vice Direttore o di Assistente spirituale; le persone e gli enti che contribuiranno all’attività dell’Associazione con erogazioni, donazioni e lasciti, previa delibera del Consiglio Generale.
Art. 6: I soci avranno tra l’altro il diritto di ricevere il giornale dell’Associazione.
Art. 7: La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Comitato di Presidenza, l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.
Titolo IV – Organi dell’Associazione
Art. 8: Gli organi dell’Associazione sono:
a. il Consiglio Generale;
b. il Comitato di Presidenza;
c. il Comitato Scientifico;
d. l’Organo di Controllo e Revisione legale dei conti;
e. l’Assemblea dei Soci.
Titolo V – Consiglio Generale – Comitato di Presidenza – Comitato Scientifico
Art. 9: Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di membri da 5 a 21, nominati dall’Assemblea tra una rosa di candidati determinata secondo modalità che verranno fissate in dettaglio nel Regolamento Generale dell’Associazione di cui al precedente articolo 5 al fine di assicurare, ove possibile:
– la presenza di soci juniores e tra questi di almeno tre studenti del Collegio;
– la nomina del Presidente e del Tesoriere tra i soci seniores;
– la presenza di due docenti;
– la presenza di esponenti delle varie annate e professionalità;
– la presenza di un membro designato dal Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tra i docenti della medesima università che siano ex studenti del Collegio Augustinianum;
– la presenza del Direttore in carica del Collegio o altro membro della Direzione da lui designato.
Tutti i membri fino a concorrenza del numero come sopra indicato saranno eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci.
In caso di rinuncia di uno degli eletti, gli subentrerà colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano.
In caso di dimissioni, decesso o rinuncia di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, con effetto sino alla prima Assemblea.
Il Consiglio Generale:
a. esamina il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Comitato di Presidenza, che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea;
b. predispone il testo o le modifiche del Regolamento Generale che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea;
c. delibera sull’ammissione degli associati, sull’ammontare della quota annuale da versarsi dagli associati e sulla attribuzione della qualifica di associato onorario, su proposta del Comitato di Presidenza;
d. procede alla nomina di Probiviri nelle fattispecie indicate nell’Art. 17;
e. esprime pareri e formula raccomandazioni circa l’attività dell’Associazione di propria iniziativa o su richiesta del Comitato di Presidenza.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Nessun compenso è dovuto al Presidente e ai membri del Consiglio e del Comitato di Presidenza.
Art. 10: Comitato di Presidenza
Art. 10.1 Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente dell’Associazione – scelto dall’Assemblea tra i soci seniores – dal Tesoriere – scelto dall’Assemblea tra i soci seniores e juniores – e dal Vice Presidente – scelto in rappresentanza dei soci juniores secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano inoltre:
– il Direttore in carica del Collegio o altro membro della Direzione da lui designato;
– il Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato di Presidenza potrà nominare un Segretario scelto tra i soci juniores, anche indipendentemente dalle nomine dell’Assemblea per le cariche sociali; esso potrà inoltre integrarsi di volta in volta nelle sue riunioni – in relazione agli argomenti da trattare – con la presenza di soci incaricati di specifiche mansioni per conto dell’Associazione.
I membri del Comitato di Presidenza sono nominati ogni tre anni dall’Assemblea all’atto del rinnovo del Consiglio Generale secondo le modalità del successivo Art. 16.
Il voto è segreto; risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.
L’Assemblea può deliberare che sia il Comitato a nominare nel proprio seno il Presidente.
Il Comitato di presidenza:
1. dirige e coordina l’attività dell’Associazione;
2. predispone il rendiconto di gestione e il rendiconto preventivo da sottoporre al Consiglio Generale;
3. istituisce, ove del caso, sezioni speciali all’interno dell’Associazione sia a carattere territoriale, sia per altre motivazioni inerenti la composizione della base associativa;
4. provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e del Consiglio Generale.
Il Comitato di Presidenza si riunisce su iniziativa del Presidente o quando ne abbiano fatto richiesta almeno due dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 10.2: Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; presiede le riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio Generale e dell’Assemblea; cura l’esecuzione dei deliberati degli organi sociali e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato, salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Art. 10.3: Il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente può conferire poteri operativi al Vicepresidente con delibera apposita che ne determina contenuti e ampiezza.
In caso di dimissioni o impedimenti del Presidente, l’esercizio delle sue funzioni viene espletato, sino all’Assemblea successiva, dal Vice Presidente.
Art. 10.4: Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Generale.
Art. 11: Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da docenti, secondo la definizione contenuta nel Regolamento Generale, rappresentativi di varie facoltà e che sono stati studenti del Collegio Augustinianum.
Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente tra i docenti in attività presso l’Ateneo.
Compito del Comitato Scientifico è l’elaborazione di proposte e programmi intesi a sviluppare tra i soci iniziative di formazione e di confronto culturale che arricchiscano il prestigio del Collegio e dell’Associazione.
I progetti e le proposte del Comitato Scientifico saranno sottoposte al Comitato di Presidenza per la loro attuazione.
Art. 11bis: Organo di Controllo e Revisione legale dei conti. L’Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può nominare – anche tra i non soci – purché tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, un Collegio dei Revisori composto di tre membri con la designazione del Presidente, ovvero un Revisore Legale Unico.
I Revisori esercitano le funzioni di controllo contabile dell’Associazione, redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull’andamento finanziario dell’Associazione e ne riferiscono all’Assemblea.
I Revisori possono in qualsiasi momento, anche singolarmente, esaminare la contabilità della fondazione e i relativi documenti.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Titolo VI – Assemblea
Art. 12: L’Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente dell’Associazione:
- per esaminare le attività svolte e quelle da svolgere, in rapporto all’attuazione dei fini dell’Associazione;
- per procedere all’elezione delle cariche sociali;
- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- per modificare lo statuto sociale;
- per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa.
Art. 13: I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante avviso pubblicato sul giornale dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno un mese prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata straordinariamente quando il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 14: Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione delle delibere di cui all’articolo 19.
L’assemblea delibera sugli argomenti all’ordine del giorno.
Non è ammesso il voto per delega.
Art. 15: Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di Associazione.
Art. 16: Il rinnovo delle cariche dell’Associazione avviene con votazione per liste di candidati da compilarsi secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
Ogni lista deve contenere l’indicazione dei membri elettivi del Comitato di Presidenza. In mancanza della lista l’Assemblea provvede con votazione su singoli candidati.
Titolo VII – Controversie e disposizioni finali
Art. 17: Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, a un collegio di tre Probiviri da nominarsi da Consiglio Generale, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. È in ogni caso ammessa la facoltà di ricorrere all’attività giudiziaria ordinaria.
Art. 18: L’Assemblea può deliberare le modifiche al presente statuto a maggioranza di due terzi dei soci presenti.
Art. 19: Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, per i seguenti motivi:
1) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.
Art. 20: Norma di rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.